Attestazioni OIV ed obblighi di trasparenza
FAQ aggiornate al 12 giugno 2024
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1) Tematica: Iscrizione Piattaforma OIV.
Puoi iscriversi alla Piattaforma OIV un solo componente a discrezione del Collegio. In fase di predisposizione dell'attestazione si avrà modo di indicare i restanti nomi nel documento di attestazione.
Il presidente può accreditarsi e ricercare gli enti da inserire nel proprio profilo. Può alternativamente decidere di far aprire ad altro componente. La piattaforma è ad uso dell'OIV.
In presenza di OIV, è un componente OIV che si accredita.
Si.
La scelta è dell'amministrazione.
Si, l'OIV avrà cura di seguire il processo di validazione presso l'ente.
No.
Si abilita il RPCT in via temporanea con impegno dell'Ente ad individuare un organismo cui affidare la funzione di attestazione.
È l'OIV che richiede il profilo, mentre all'ente spetta la validazione.
In assenza di organismo con funzioni analoghe, è il RPCT che ha l’onere di creare il profilo OIV che l’amministrazione deve validare. Non è necessario invece la creazione di un ulteriore utente in quanto già registrato ai servizi dell’Autorità.
Il RPCT se già registrato non ha necessità di ulteriore registrazione ma solamente di richiedere il profilo OIV.
La scuola individua al proprio interno l'organismo con funzioni di attestazione.
L'OIV dovrà creare un profilo per ogni ente presso il quale svolge l'incarico e deve produrre attestazione.
Enti del SSN.
La registrazione è unica. L'OIV dovrà creare un profilo per ogni comune per procedere alle singole attestazioni.
La risposta è SI, il profilo nuovo sostituisce il precedente.
Si.
È discrezionale la scelta del soggetto che si iscrive. Un unico revisore potrebbe anche ricercare tutte le scuole o procedere a ripartizione delle scuole.
No, bisogna solo creare un profilo OIV.
L'amministrazione deve pubblicare l'atto di nomina della sezione Amministrazione Trasparente / sottosezione Personale / organismo di attestazione. Questo è il link da prendere in esame.
L'atto di nomina va pubblicato nella sezione AT dalla scuola sottosezione Personale. L'atto di nomina va inviato alla scuola per la sua pubblicazione.
Si, nella sotto-sezione Personale/Organismi di attestazione deve essere pubblicato anche il cv ed il compenso.
L'OIV avrà cura di seguire la propria abilitazione da parte della scuola verificando le ragioni di mancata convalida del profilo.
Si.
Si.
Il revisore dovrà aver cura di verificare le ragioni della mancata approvazione.
Si inserisce in ogni caso il link alla sezione Personale, che avrebbe dovuto esporre gli atti di nomina.
2) Tematica: Ambito di applicazione.
Si.
Si, se sono soggetti agli obblighi di trasparenza.
L'OIV verifica la non ricorrenza della fattispecie confermando, in caso di esito positivo, n/a.
Gli istituti di istruzione paritari che abbiano un bilancio superiore a cinquecentomila euro devono applicare le disposizioni in materia di trasparenza previste per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili e limitatamente all’attività di pubblico interesse. In questi casi, la scuola individua l'organismo a cui affidare le funzioni di attestazione degli obblighi di pubblicazione.
Si.
3) Tematica: Criteri di compilazione ed utilizzo della piattaforma.
L'Autorità pubblicherà le griglie di rilevazione per la raccolta dati e lo svolgimento di verifiche quale strumento di supporto al lavoro degli organismi di attestazione.
Allegato 9 al PNA.
Si.
Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.
Deve intendersi la completezza rispetto agli uffici/soggetti tenuti all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione (es. nel caso di conferimento di incarichi ex art. 18 occorre verificare che siano esposti i dati di tutti i soggetti ai quali è stato conferito l'incarico). Si distingue dalla completezza di contenuto che si riferisce alla pubblicazione dei singoli dati richiesti dall'obbligo di pubblicazione (es. nel caso di conferimento di incarichi ex art. 18, oggetto, durata, compenso).
Le situazioni di non ricorrenza avranno o assenza dell'obbligo dovranno essere indicate con "n.a.". A titolo esemplificativo verrà indicato "n.a" nei casi in cui l'ente non ha conferito incarichi.
Si, nel caso di Ministeri ed Enti pubblici nazionali con uffici periferici l'applicativo permetterà di indicare la data di svolgimento della rilevazione e descrivere le modalità seguite ai fini dell’individuazione degli uffici periferici verificati.
L'applicativo permette il download del documento in pdf per la successiva firma in una delle due modalità.
L'utente abilitato OIV ha la possibilità di far comparire in attestazione anche il nome degli altri componenti.
È possibile inserire tutti i nominativi. Sarà poi possibile estrarre il documento e sottoporlo a firma come di consueto, digitale o altro.
No.
Si.
Per quelli inferiori al 100%, in quanto indicano presenza di carenze da superare.
Si.
Si.
In assenza di strutture periferiche non saranno proposte le relative domande.
Le verifiche mirano ad accertare l'assolvimento pieno degli obblighi sulle sole categorie di dati previsti dal relativo provvedimento ANAC.
La verifica è riferita ad un instante temporale individuato dal relativo provvedimento annuale, di cui viene fornita fotografia di assolvimento.
Le modalità di pubblicazione sono quelle previste dalle delibere ANAC 1310/2016 e 1134/2017 cui si rinvia.
Le verifiche sono quelle indicate nella delibera con termine di durata della pubblicazione in 5 anni. Ogni anno il RT deve aver cura di verificare le annualità precedenti. L'organismo di attestazione verifica il corretto assolvimento nel tempo e stimola l'azione di recupero.
È un rapporto fra quanto rilevato e quello che dovrebbe essere pubblicato.
Si.
Si inserisce in fase di compilazione dati inserendo il nominativo nella sezione Dati Generali.
No, non è possibile richiedere la riapertura straordinaria della scheda di rilevazione o di monitoraggio. Una futura versione dell’applicativo consentirà all’utente di inserire una nuova rilevazione, sostitutiva di quella esistente contenente l’errore.
Si. In caso di rilevazione il cui stato non è “CHIUSO” è possibile reimpostare la Tipologia di Soggetto per cui viene compilata l’attestazione utilizzando l’apposito comando Reset Informazioni.
4) Tematica: OIV e organismi con funzioni analoghe.
L'Ordine professionale non è obbligato all'OIV ma è tenuto ad individuare un organismo con funzioni analoghe all'OIV cui affidare la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
È possibile mettere il link all'atto di nomina del RPCT pubblicato nel sito istituzionale. È una situazione di temporanea concentrazione in un unico soggetto di funzioni che dovrebbero rimanere distinte. L'Ente avrà cura, pertanto, di individuare l'organismo con funzioni di attestazione.
Solo nel caso straordinario in cui non è stato ancora individuato un organismo con funzioni analoghe, cui affidare la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione.
In assenza di OIV, si. È una situazione straordinaria in cui l’utente deve creare il profilo OIV. L'ente deve avviare un percorso di individuazione OIV o organismo analogo per evitare di concentrare in un unico soggetto funzioni distinte.
La scelta dei revisori è una possibilità rimessa alla discrezionalità dell'Ente e che permette di evitare la sovrapposizione di funzioni distante in capo ad un unico soggetto, il RPCT, che costituisce ipotesi plausibile solo temporaneamente.
Si.
Ogni ordine professionale, in quanto privo di OIV, deve individuare l'organismo cui affidare le funzioni di attestazione per evitare di concentrare in un unico soggetto, cioè il RPCT, due funzioni fra loro non sovrapponibili. Va ricercata la terzietà dell'organismo. Potrebbe essere il collegio dei revisori.
Si. La scelta dell'organismo cui attribuire la funzione di attestazione compete alla società.
Nei casi di assenza dei revisori dei conti, l’attestazione compete al Dirigente scolastico quale responsabile della trasparenza dell’istituto scolastico.
5) Tematica: Monitoraggio
Nella propria attività, gli OIV o organismi con funzioni analoghe avranno cura di riferire le proprie verifiche di monitoraggio secondo le data stabilite dallo stesso provvedimento annuale.
No, il monitoraggio non deve essere effettuato.
No, il monitoraggio non deve essere effettuato. Pertanto, le verifiche dell’OIV o organismo con funzioni analoghe dell’ente soppresso si concludono con la fase di rilevazione e con indicazione di tale situazione (ente soppresso in data …) nel box “Motivazione di esclusione dal monitoraggio” della sezione “dati generali” nella scheda di monitoraggio presente nell’applicativo ANAC.
L’OIV o organismo con funzione analoga, in tale circostanza, potrà annotare gli esiti delle proprie verifiche ulteriori nella sezione “dati generali” dell’applicativo OIV all’interno del box “Esiti emersi da ulteriori verifiche” e darne sintetica pubblicazione in una propria relazione a corredo della scheda di monitoraggio.
6) Tematica: Adempimento tardivo
Si, è possibile. L’applicativo OIV fornito dall’Autorità, quale strumento a disposizione delle Amministrazioni, potrà essere utilizzato per la compilazione delle schede di rilevazione e di monitoraggio e la predisposizione delle relative attestazioni, anche oltre le scadenze stabilite nel provvedimento annuale ai fini dell’adempimento tardivo, di cui sarà data evidenza con la data di attestazione. Tale adempimento tardivo sarà consentito però fino a 7 giorni solari prima dell’avvio dell’acquisizione riferita all’anno successivo. L’OIV, o organismo con funzioni analoghe potrà, in aggiunta e in forma libera, chiedere la pubblicazione nella sotto-sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione” di una relazione integrativa con la motivazione del ritardato adempimento.